Esame severo per i mediatori creditizi »
Due albi distinti e un severo esame di accesso per uscire dalla deregulation della consulenza finanziaria. Per agenti e mediatori creditizi il decreto legislativo 141 modifica radicalmente adempimenti e obblighi, a tutela di onorabilità, solvibilità e competenze.
Anche qui le norme non scatteranno subito, ma 60 giorni dopo l’entrata in vigore del decreto. Stop, per entrambi, all’autocertificazione, perchè servirà un esame di idoneità.
Tuttavia, le disposizioni transitorie chiariscono che i soggetti già iscritti nei due elenchi hanno sei mesi dalla costituzione del nuovo organismo di vigilanza per chiedere l’iscrizione nei nuovi albi, previa documentazione che ne attesta i requisiti. Se hanno svolto le rispettive professioni per almeno tre anni sui cinque precedenti sono esonerati dalla prova d’esame. Ma tenuti alla formazione continua.
Per i mediatori, poi, sarà introdotto l’obbligo di solvibilità tramite società di capitali con requisiti patrimoniali parificati. Per gli agenti, invece, scatta il vincolo del monomandato e solo se la linea dei prodotti da vendere è incompleta potranno stipulare sino a tre contratti.
Particolarmente complessa, infine, è anche la decorrenza per l’albo unico di tutte le finanziarie, sottoposto alla vigilanza di Bankitalia. Mentre una sezione speciale comprenderà quelle controllate da banche o in forma di Spa con capitale superiore al doppio di quanto previsto per legge. Organismi privatistici vigileranno, infine, sui confidi minori e sugli operatori no profit autorizzati al microcredito. Per il nuovo impianto servono disposizioni attuative. Le autorità devono approvare i nuovi adempimenti entro il 31 dicembre 2011. Gli intermediari e i confidi, benché tenuti ad adeguarsi, potranno comunque continuare a operare per i 12 mesi successivi alla loro adozione.
I mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria sono sul piede di guerra. »
I mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria sono sul piede di guerra. Un emendamento alla riforma delle professioni presentato dal Governo, in esame in questi giorni al Senato rischierebbe infatti di far «chiudere bottega» almeno all’8O% degli addetti che fino ad oggi ha operato come ditta individuale e di limitare fortemente l’operatività al restante 20%.
L’emendamento prevede l’obbligo per i mediatori creditizi di costituirsi in forma societaria, eliminando l’iscrizione delle persone fisiche.
«Ma oggi la gran pairte degli operatori», sostengono da Fimec (federazione italiana mediatori creditizi) e Fiaip (federazione italiana agenti immobiliari professionisti), «opera in forma individuale». Il cambiamento rischia quindi di provocare l’uscita da questo mercato di molti operatori. Tutti i soggetti coinvolti, mediatori e agenti, sono comunque d’accordo sulla necessità di stringere il cordone dei controlli sull’accesso al mercato per gli operatori del credito al consumo, ma restano dei punti da chiarire. «Condividiamo la necessità di rivedere le regole della professione che in questi anni hanno provocato l’esplosione nel numero di agenti e mediatori (si calcola circa 150 mila soggetti, ndr)», dice Maurizio Del Vecchio, presidente Fimec. «Norme utili innalzare il livello professionale. Come l’esame per l’accesso all’albo e la creazione di un organismo gestito dalle associazioni interessate per gestire l’albo stesso». Ma c’è anche un altro punto dell’emendamento che ha provocato una dura reazione: l’ipotesi di incompatibilità tra agenti e mediatori creditizi.
Sospensione delle rate per perdita del lavoro »
Sospensione delle rate per perdita del lavoro
Accordo tra ABI e Ministero sui Tremonti bonds.
In dettaglio sui mutui destinati all’abitazione principale:
“Al fine di accompagnare efficacemente le misure varate dal Governo per il sostegno della patrimonializzazione e della liquidità bancaria, nonché per sostenere il finanziamento dell’economia, le Banche si impegnano, pur in un quadro di tensione relativo alle fonti di finanziamento:
a prevedere – nei casi in cui il sottoscrittore del mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale, o un componente del nucleo familiare convivente abbia usufruito, dalla data di sottoscrizione del protocollo d’intenti previsto all’art. 12 del decreto legge e fino a1 31 dicembre 2011, di interventi di sostegno al reddito per la sospensione dal lavoro ovvero abbia subito la perdita della propria occupazione da lavoro dipendente, ovvero abbia i requisiti per l’assegnazione della somma una tantum di cui all’articolo 19, comma 2, decreto legge n. 185108 – la sospensione, per almeno 12 mesi, del pagamento delle rate senza oneri finanziari per il cliente e con conseguente traslazione del periodo di rimborso. A tal fine verrà anche utilizzato – se capiente – il Fondo di cui all’art. 2, comma 475 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La sospensione termina anticipatamente nel caso in cui il lavoratore venga reintegrate o trovi una nuova occupazione; per i lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione, riorganizzazione o chiusura delle aziende per i quali è previsto l’utilizzo della Cassa Integrazione Straordinaria o in deroga, le Banche si impegnano a favorire accordi che permettano alla clientela di accedere all’anticipo delle quote di cassa integrazione straordinaria o in deroga attraverso i loro sportelli almeno fino al 31 dicembre 2011.
Le banche attiveranno un sistema di diffusione e pubblicizzazione delle diverse iniziative. Al fine di realizzare tali interventi, le Banche si impegnano entro 6 settimane dalla firma del protocollo d’intenti a predisporre operativamente gli strumenti e a darne adeguata pubblicità ai propri clienti”.
riforma della professione »
30/07/2010 – DECRETO APPROVATO DEFINITIVAMENTE ALLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N.103/2010
vedi il testo integrale in: http://www.finitalia.net/riforma_professione.html
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